I documenti

Estratto

Art. 3 – Delimitazione dell’ area di produzione
L’area di produzione comprende il comune di Pecetto Torinese e i seguenti comuni e località della Collina Torinese: Revigliasco (Moncalieri), Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Bardassano (Gassino), Sciolze, Montaldo Tor., Andezeno, Marentino, Arignano, e il territorio collinare (come definito dalla Regione Piemonte – Del.C.R. 826-6658/88) dei comuni di Trofarello – centro di coltivazione della Amarena -, Moncalieri, Cambiano e Chieri.
I prodotti trasformati possono essere lavorati in stabilimenti fuori dell’area di produzione, all’interno della Regione Piemonte.

Art. 5 – Patrimonio varietale
… Le varietà tipiche locali sono, per il gruppo delle ciliegie vere e proprie: (in ordine di maturazione) la Gariolina, la Vigevano, la Mollana, la Vittona, la Galucia, la Cacciatora o Moncalera, la Nejrana, la Vittona dle Spi, la Martini e la Ciliegia Bianca; per i duroni: il Galucio, il Graffione bianco e il Graffione nero; per le agriotte: l’Amarena di Trofarello e la Marisa.
… (Il Comitato tecnico-consultivo definisce l’Elenco delle) “nuove” cultivar con caratteristiche di elevata adattabilità alle condizioni pedoclimatiche della zona e con caratteri gustativi analoghi a quelli tipici delle ciliegie conosciute come «Ciliegie di Pecetto» …

Art.6 – Tecniche produttive
La coltivazione del ciliegio nell’areale della Collina Torinese ha come elementi qualificanti la giacitura luminosa e arieggiata e la struttura pedologica del suolo.
Il portainnesto tutt’oggi più utilizzato è il franco …
Nel caso di ciliegio innestato su franco con caratteristiche di spiccata vigoria, è necessario adottare sesti d’impianto ampi tali da garantire una buona luminosità e un adeguato arieggiamento. Con portainnesti di vigore più ridotto quali quelli utilizzabili nei nuovi impianti, pur garantendo un microclima adeguato all’interno della chioma, è possibile ridurre leggermente i sesti. …

Art.7 – Produzione ecosostenibile
Il metodo di coltivazione adottato è quello delle produzioni ecosostenibili le cui applicazioni sono facilitate dall’ambiente pedo-climatico favorevole.
La gestione del suolo prevede normalmente l’inerbimento totale del frutteto o comunque parziale, controllato con periodici sfalci durante la stagione primaverile ed estiva. L’inerbimento, in queste situazioni collinari in cui è necessario limitare l’erosione superficiale dei terreni dovuta alla pendenza, ha la funzione specifica di trattenere il terreno grazie agli apparati radicali delle specie erbacee presenti ed al miglioramento della struttura dovuta alla sostanza organica che si accumula nello strato sottostante. Inoltre, poiché la coltivazione del ciliegio in queste zone è svolta in asciutta, il cotico erboso svolge un’azione positiva nel mantenere lo strato superficiale del terreno fresco e umido. Infine l’inerbimento agevola la transitabilità durante le operazioni di raccolta e il passaggio delle macchine operatrici per le operazioni colturali senza costipare il terreno.
La coltivazione, normalmente in asciutta, porta all’esaltazione delle caratteristiche organolettiche e gustative delle singole varietà di «Ciliegie di Pecetto». L’irrigazione è praticata solo eccezionalmente come intervento di soccorso.
La concimazione del ciliegio è principalmente di tipo organico, a cui si aggiunge il materiale organico derivante dai periodici sfalci. Nel rispetto del metodo di coltivazione ecosostenibile, le concimazioni minerali sono estremamente limitate.
La difesa fitosanitaria è attuata impiegando, il minor quantitativo possibile (solo se necessario e alle dosi minori) di prodotti fitosanitari a minore impatto verso l’uomo e l’ambiente.
Quando sono possibili tecniche o strategie diverse si privilegiano quelle di tipo agronomico e/o biologico in grado di garantire il minor impatto ambientale, nel quadro di una agricoltura ecosostenibile.
In sintesi, la coltivazione, la concimazione, la difesa fitosanitaria sono praticate nel rispetto delle norme comunitarie per le produzioni ecosostenibili in vigore (Reg, CE 1257/99, art. 22 – 24) oppure a quelle dell’agricoltura biologica, queste dovranno essere certificate e qualificarsi secondo la relativa normativa.

Art. 8 – Raccolta, confezionamento, etichettatura e commercializzazione
La raccolta delle «Ciliegie di Pecetto» avviene alla maturazione fisiologica del frutto ed è esclusivamente manuale o agevolata.
I frutti devono presentare le caratteristiche proprie della cultivar o varietà, relativamente al colore, alla forma, alla pezzatura, al grado di maturazione, alla consistenza della polpa, alle peculiarità gustative.
I frutti devono essere interi con il peduncolo attaccato, senza segni evidenti di ammaccature o spaccature, senza presentare indizi di contaminazione da parte di miceti o altri parassiti ( in specie Rhagoletis cerasi).
Sono ammesse deroghe su un massimo del 2% dei frutti per ogni fisiopatia e per un massimo del 5% complessivi ai sensi del Reg. (CE) n.899/87 e n. 888/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative disposizioni nazionali e regionali.
Il confezionamento, l’etichettatura e la commercializzazione delle “Ciliegie di Pecetto” devono fare riferimento alle norme di qualità ai sensi del Reg. (CE) n. 899/87 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative disposizioni nazionali e regionali.
In particolare le «Ciliegie di Pecetto» vengono confezionate dalle aziende produttrici in cassette (plateaux) < 7 kg oppure in vaschette < 1 kg. Su questi due tipi di contenitori è apposto il marchio identificativo del prodotto “Ciliegie di Pecetto”.
I contenitori delle «Ciliegie di Pecetto» rispondenti al presente Disciplinare possono fregiarsi della qualifica di «Ciliegie di Pecetto», oltre a riportare le indicazioni previste dalle normative vigenti in materia di identificazione del prodotto. L’uso delle diciture di cui sopra, per prodotti trasformati è consentito esclusivamente nelle produzioni che non contengano ciliegie di altra origine.
Le varietà tipiche locali potranno fregiarsi della indicazione “varietà tipica …” seguita dal nome varietale.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati e nomi di cascine o aziende dalle quali effettivamente provengano le «Ciliegie di Pecetto», purché non abbiano significato laudativo.
Per le aziende biologiche al marchio «Ciliegie di Pecetto» sarà affiancato il marchio di certificazione biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91.

Art. 10 – Attività di controllo
I produttori di «Ciliegie di Pecetto», le particelle catastali su cui avviene la coltivazione e le aziende di trasformazione verranno iscritti in appositi elenchi, gestiti dal Titolare del marchio. Il Regolamento definisce le modalità di iscrizione nei suddetti elenchi, i modi per verificare la rispondenza della coltivazione e del confezionamento alle disposizioni del presente disciplinare.
Il Regolamento stabilisce le sanzioni alle violazioni del presente Disciplinare, integrative a quelle già previste dalle norme in vigore relative ai prodoti agroalimentari e ai marchi di qualità. Esse comportano l’esclusione dall’uso del marchio per periodi più o meno lunghi a seconda della gravità della violazione, facendo salva la possibilità del Titolare del marchio o di chi ne ha interesse di adire, quando previsto, alle vie legali.

Art. 11 – Comitato tecnico-consultivo
È istituito un Comitato Tecnico-consultivo costituito da due cerasicoltori, un tecnico frutticolo, nominati dal Titolare del marchio; da un consumatore, un rappresentante di Ente Locale e un esperto frutticolo nominati dal o dagli Enti Locali.
Esso ha funzioni propositive di indirizzo e di verifica sull’attuazione del Disciplinare e su ogni altro parere previsto dal Disciplinare o dal Regolamento.

Art. 1 – Il Marchio
Il marchio “Ciliegie di Pecetto” è patrimonio comune dei produttori frutticoli di Pecetto, della Collina Torinese e della comunità locale. Esso è infatti usato dai produttori fin dal giugno 1922, sotto l’egida del Comune e della Società Cattolica, per promuovere la produzione cerasicola pecettese e quella commercializzata fin dal 1916 sul Mercato delle Ciliegie. Il Mercato nel corso dei lustri è andato assumendo rilevanza a servizio dell’intero versante meridionale della Collina Torinese.

Art. 2 – Logo
Il logo è definito ed eventualmente modificato dal Titolare del Marchio, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all’art. 11 del Disciplinare, e deve contenere in modo chiaro la dizione “Ciliegie di Pecetto”, eventualmente integrata da elementi significativi della tradizione, del metodo produttivo o/e del territorio.

Art. 3 – Ente gestore
L’Assemblea dei produttori di Ciliegie di Pecetto affida all’Associazione FACOLT (Frutticoltori Associati della Collina Torinese) l’attuazione e la gestione del Disciplinare di Produzione, approvato in data odierna 28 aprile 2003 presso il Municipio di Pecetto.
L’Associazione FACOLT, quindi, ai sensi e nel rispetto del Disciplinare di produzione, è titolare (proprietaria) esclusiva del marchio “Ciliegie di Pecetto” con le sue specificità “Amarena di Trofarello“.
Sono competenza della FACOLT la promozione, la tutela qualitativa e commerciale del marchio e del prodotto e tutti i compiti indicati dal disciplinare a carico del Titolare del marchio.

Art. 4 – Uso del Marchio
Potranno usare il suddetto marchio gli enti indicati nel Disciplinare e che vi aderiscono, i soci della FACOLT e tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni previste, ne facciano richiesta, s’impegnino a rispettare le regole e le condizioni del Disciplinare e del presente Regolamento e siano iscritti negli elenchi di cui all’art. 10 del stesso Disciplinare.
L’uso del marchio comporta il rimborso di tutti i costi relativi alla sua gestione. Il Consiglio Direttivo della FACOLT definisce annualmente, entro febbraio, la quota di rimborso spese per tale uso.
L’uso non autorizzato del marchio è vietato e saranno perseguiti legalmente tutti coloro che ne facciano impiego senza il consenso del Titolare (la FACOLT), ai sensi del successivo art. 7.

Art. 5 – Controlli
Al fine di poter accertare il rispetto del Disciplinare, chi utilizza il marchio è tenuto a fornire agli incaricati della FACOLT, in qualsiasi momento su richiesta, le informazioni e la documentazione relative all’area di produzione, alla qualità e alle caratteristiche del prodotto e a sottoporre lo stesso prodotto, senza alcun preavviso, ai controlli ritenuti necessari dagli stessi.
I controlli sono comunque fatti in modo integrativo e coordinato con quelli degli organi pubblici preposti per i vari aspetti di vigilanza igienico-sanitaria e commerciale.
Agli addetti degli organi di pubblica vigilanza è riconosciuto, ai sensi del capoverso precedente, l’incarico dei controlli a tutela del marchio.
Il controllo sulla struttura produttiva: ceraseti e strutture aziendali relative al condizionamento, non potranno svolgersi di norma più di una volta l’anno.
Dei controlli gli incaricati stileranno un rapporto per singolo produttore oppure cumulativo con l’indicazione dei singoli, nel rispetto delle norme di riservatezza.
Gli incaricati dei controlli sono tenuti al segreto sulla propria attività nei confronti di terzi estranei.

Art. 6 – Attività Comitato tecnico-consultivo
Il Titolare del marchio, la FACOLT, ai sensi del art. 11 del Disciplinare, periodicamente presenta al Comitato tecnico-consultivo la Relazione morale sull’attività di attuazione e gestione del marchio Ciliegie di Pecetto e sottopone, ai sensi del art. 5 del Disciplinare, l’Elenco delle varietà riconosciute con le eventuali proposte di variazione.
Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente della FACOLT almeno ogni tre anni, o quando lo richiedano metà dei componenti.

Art. 7 – Sanzioni
a)   Gli incaricati possono a qualsiasi controllo revocare l’uso del marchio, togliendo o facendo togliere il logo e quanto identificativo del marchio, a partite non conformi al Disciplinare o per le quali viene rifiutato il controllo. Del provvedimento viene data comunicazione al Presidente della FACOLT.
b)   Il Presidente della FACOLT, o l’incaricato specificatamente delegato, può revocare l’uso del marchio per un periodo massimo di una settimana, qualora la violazione del Disciplinare o del Regolamento sia reiterata o sia praticata in modo fraudolento: esempio, difformità evidente tra lo strato visibile e quelli sottostanti. Del provvedimento viene informato il Consiglio Direttivo alla 1a riunione.
c)   Il Consiglio Direttivo della FACOLT può sospendere l’uso del marchio fino ad un anno o in casi di particolare gravità può anche revocare in modo permanente l’utilizzo del marchio ai produttori o utilizzatori.
Queste sanzioni si applicano nei seguenti casi:
1)   mancato rispetto del Disciplinare o del Regolamento particolarmente grave o reiterato;
2)   alterazione igienico-sanitaria del prodotto;
3)   danni all’immagine o azioni contrarie al Marchio o al Titolare;
4)   condotta sleale nei confronti degli altri utilizzatori del Marchio;
5)   omissione del pagamento delle quote di rimborso spese stabilite ai sensi del precedente art. 4

Art. 8 – Modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento può essere modificato o/e integrato dall’Associazione FACOLT, titolare del Marchio, sentito il Comitato tecnico-consultivo

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei produttori di ciliegie della Collina Torinese, il giorno 28 aprile 2003, convocata dalla Provincia di Torino – Progetto MAE, alle ore 20,30, presso la Sala Consigliare del Comune di Pecetto, e con la partecipazione del Sindaco di Pecetto, dell’Assessore all’Agricoltura di Trofarello, dei rappresentanti zonali delle Organizzazione Professionali Agricole e del Consiglio della FACOLT.